ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
MINISTERO DELLA DIFESA
E
ICOMUNI DI GANGI (PA}, SPERLINGA (EN} E NICOSIA (EN}
I Comuni di:
- Gangi (PA), CF xxxxxxxxxxx, con sede legale in Gangi (PA), via .........., rappresentato dal Sindaco dott. Giuseppe FERRARELLO, nato a ......... il ................, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, via ............, autorizzato alla stipulazione del presente atto dalla Giunta Comunale, con delibera n...... del.........;
- Sperlinga (EN), CF xxxxxxxxxxx, con sede legale in Sperlinga (EN), via .........., rappresentato dal Sindaco dott. Giuseppe CUCCI', nato a ......... il ................, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, via ............, autorizzato alla stipulazione del presente atto dalla Giunta Comunale, con delibera n...... del.........;
- Nicosia (EN), CF xxxxxxxxxxx, con sede legale in Nicosia (EN), via .........., rappresentato dal Sindaco dott. Luigi BONELLI, nato a ......... il ................, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, via ............, autorizzato alla stipulazione del presente atto dalla Giunta Comunale, con delibera n...... del.........;
e
il Ministero della Difesa, per il tramite del COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA'' DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza del Parlamento 5, 90134 Palermo, rappresentata dal Comandante, il Generale di D. Maurizio Angelo SCARDINO, nato a Brindisi il 14.07.1963, nel seguito indicato anche come CME "SICILIA'',bqui di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",
PREMESSO CHE
- lo Stato Maggiore dell'Esercito ha manifestato l'esigenza di costituire un hub logistico addestrativo nei territori evidenziati nelle planimetrie allegate al presente accordo, al fine di consentire lo svolgimento attività logistiche ed esercitazioni tattiche militari in bianco ed a fuoco;
- tali attività ed esercitazioni si svolgeranno nelle aree indicate nelle planimetrie allegate al presente accordo e che i mezzi commerciali e tattici utilizzati (leggeri, medi e pesanti) muoveranno lungo gli itinerari di accesso all'area di condotta delle attività addestrative, avendo cura di non produrre danni alle infrastrutture ed al territorio;
- l'Amministrazione Militare si impegna al ripristino di ogni eventuale alterazione provocata nonché, nel corso delle attività addestrative, alla delimitazione dell'area interessata alle suddette attività, mediante l'apposizione di tabelle informative e la pubblicazione, per il tramite dei canali ufficiali, dei previsti avvisi di sgombero e condotta delle attività;
CONSIDERATO CHE
- i rappresentanti dei Comuni di Ganci (PA), Sperlinga (EN) e Nicosia (EN), nella figura dei Sindaci pro-tempore :
• hanno manifestato l'impellente esigenza di contare sulla costante presenza di truppe in addestramento, al fine di migliorare le condizioni economico-finanziarie dei territori
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amministrati e garantire, ai fini della sicurezza, una maggiore presenza dello Stato nei suddetti territori;
• si impegnano a rendere disponibili, con la formula più vantaggiosa ad entrambi le parti, gli immobili e le porzioni di territorio individuate, offrendo massima collaborazione alla Forza Armata ed intercedendo, laddove necessario, con aziende e privati proprietari;
• si impegnano ad intercedere con la popolazione residente e con i proprietari dei terreni interessati per agevolare e rendere possibili le attività logistiche e addestrative condotte dall'Esercito;
• si impegnano ad intercedere con le aziende gestrici delle linee elettriche, per chiederne l'eventuale spostamento, nel caso queste rappresentassero un ostacolo alla realizzazione dei poligono di tiro;
• si impegnano a richiedere ed ottenere, laddove necessario, i previsti nulla osta della Regione Siciliana e di ogni altro Ente avente giurisdizione sull'area individuata, per accelerare ed agevolare la costituzione d ell' hub logistico-addestrativo;
- che la Forza Armata:
• ha l'esigenza di individuare nuove aree addestrative, rispetto a quelle già esistenti ed operative, per lo stoccaggio dei propri automezzi operativi e lo svolgimento di esercitazioni in bianco ed a fuoco, che consentano un opportuno ed efficace sviluppo delle attività relative all'approntamento ed al mantenimento dell'efficienza operativa delle unità;
• si impegna a garantire una frequente presenza di unità logistiche ed addestrative nell'area individuata;
• si impegna al rispetto della normativa ambientale e di sicurezza vigente, durante la condotta delle attività.
VISTI
- la legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento Autonomie Locali" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 15, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge 23 dicembre 1996, " Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. 18 agosto 2000,"Testo Unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali e s.m.i.;
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i.;
- I DPR 15 marzo 2010, n. 90, "Testo Unico dell'Ordinamento militare" e s.m.i..
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
(Finalità dell'Accordo)
Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per la
costituzione di un hub logistico- addestrativo dell'Esercito Italiano, per lo stoccaggio di veicoli tattici leggeri, medi e pesanti e la condotta di attività addestrative in bianco ed a fuoco.
Le Parti, in tale ottica, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna Parte, ogni iniziativa ed azione utile al raggiungimento dello scopo anzidetto.
Art. 2
(Oggetto ed obiettivi)
Al fine di soddisfare le esigenze da cui scaturiscono le ragioni del presente accordo, sono autorizzate, a favore dell'Esercito Italiano, nelle aree di cui alle planimetrie allegate, le attività logistiche ed addestrative (condotta di esercitazioni in bianco ed a fuoco, con utilizzo di veicoli, armi e sistemi d'arma in dotazione), cosi come specificatamente indicato nelle premesse, che si svolgano nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e di sicurezza.
Di contro, la presenza di militari nell'area, oltre a garantire un miglioramento delle condizioni economiche, a favore dei Comuni interessati, assicurerà un maggior controllo del territorio, incrementando la sicurezza e la salvaguardia sia degli utenti che lo popolano sia dell'ambiente e della fauna esistente, per la prevenzione di incendi, abbandono di rifiuti tossici e qualsiasi altra attività che ponga in pericolo l'ambiente e la popolazione.
Art. 3
(Durata)
Il presente Accordo ha durata di 30 (trenta) anni a partire dalla data di stipula. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di cooperazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo di collaborazione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Art. 4
{Impegni delle Amministrazioni)
- Impegni dell'Amministrazione Militare:
• garantire un frequente presenza di unità in attività logistiche e addestrative nelle aree individuate e rese disponibili dai Comuni;
• effettuare tutte le attività addestrative nel pieno rispetto della normativa ambientale e di sicurezza vigente;
• ripristinare le eventuali alterazioni della viabilità dovute al transito dei mezzi;
• delimitare con apposite tabelle temporanee le aree utilizzate per la condotta delle attività e pubblicare, per il tramite dei canali ufficiali, le previste ordinanze di sgombero;
- Impegni dell'Amministrazione Comunale:
• garantire i contenuti del presente Accordo e contestualmente, al fine di agevolare gli accordi di cui al presente documento, mantenere i rapporti con le istituzioni Regionali competenti in materia.
Art. 5
(Gestione patrimonio e beni)
I beni immobili e le aree di cui alle planimetrie allegate, ubicati nel territorio dei Comuni di Gangi (PA), Sperlinga (EN) e Nicosia (EN), saranno utilizzati dall'Esercito Italiano, per la condotta di attività logistiche ed addestrative in bianco ed a fuoco. Tali beni, laddove non ceduti permanentemente all Amministrazione Militare, rimarranno nel patrimonio immobiliare dei Comuni suddetti e/o dei privati proprietari. L'utilizzo in co-uso dei suddetti beni decadrà contestualmente alla decadenza del presente accordo, cosi come indicato al precedente art.3.
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni immobili e le aree in co-uso sono definite e regolamentate dalla normativa vigente. Ogni intervento dovrà essere concordato tra le Amministrazioni tramite specifico atto dal quale si evinca la tipologia di intervento e gli eventuali oneri economici, valutati per gli aspetti tecnico/amministrativi tramite i propri organi tecnici. Gli interventi saranno attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Art. 6
(Onerifinanziari)
Allo stato attuale, la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti. Saranno stipulati specifici contratti,nelle opportune sedi, in caso di cessione permanente dei beni immobili oggetto del presente accordo.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti prowederanno al trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo e ai relativi Accordi Attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti Accordi Attuativi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", convertito dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 8
(Controversie)
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano, in via esclusiva, il Foro di PALERMO quale Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.
Art.9
(Rimandi)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo di collaborazione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art.10
(Firma digitale)
Il presente Accordo Quadro, stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.
L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese
dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Per la PARTE MILITARE Per la PARTE CIVILE
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